TAURASI DOCG 

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CONSORZIO TUTELA VINI D’IRPINIA

STATUTO

Art. 1.) – COSTITUZIONE

Ai sensi della legge n.164 del 1992 è costituito un Consorzio volontario di tutela dei vini Fiano di Avellino D.O.C. (riconosciuto tale con D.P.R n.241 del 27 aprile 1978, modificato dal D.M. del 30 novembre 1991), Greco di Tufo D.O.C. (riconosciuto tale con D.P.R. del 26 marzo 1970, modificato dal D.P.R. del 2 ottobre 1978 e successivo D.M. del 30 novembre 1991), Taurasi D.O.C.G. (riconosciuto tale con D.P.R. del 30 ottobre 1991, già D.O.C. con D.P.R. del 26 marzo 1970) ed Irpinia I.G.T. (riconosciuto tale con D.M. del 22 novembre 1995), denominato "CONSORZIO TUTELA VINI D’IRPINIA".

Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni di Origine ed alle Indicazioni Geografiche Tipiche dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4 giugno 1997,  n°256.

Esso è disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art.2)‑ DURATA

 Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art.3)‑ SEDE

Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Avellino, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi ope­rative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uf­fici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART.4)‑ SCOPI

Lo scopo del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di Origine ed alle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini Fiano di Avellino D.O.C., Greco di Tufo D.O.C., Taurasi D.O.C.G. ed Irpinia I.G.T nonché degli altri vini della provincia di Avellino  che dovessero ottenere in futuro analoghi riconoscimenti.

A tale fine può svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Con­sorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di Origine e ad Indicazione Geografi­ca Tipica di cui alla legge N°164 del 1992 e relativi regola­menti, in particolare può:

a)‑ organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione di cia­scuna delle Denominazioni di Origine o Indicazioni Geografi­che Tipiche, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;

b)‑ praticare una specifica attività, onde assicurare la cor­rispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche Tipiche dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;

c)‑ attuare tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

d)‑ collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.

Il Consorzio inoltre può:

a)‑ proporre la disciplina regolamentare delle rispettive Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini;

b)‑ espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, degli  enti locali, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 della legge N°164 del 1992 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica Tipica;

c)‑ curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all’utilizzo delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche;

d)‑ istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;

e)‑ aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di Denominazioni di Origine o di Indicazioni Geografiche Tipiche a base sia più ampia che più ristretta, anche per uti­lizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

f)‑aderire e/o collaborare a consorzi di tutela di altre De­nominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche ri­cadenti nello stesso territorio in tutto od in parte;

g)‑ aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di con­sorzi di tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o de­legando loro funzioni e compiti;

h)‑ previa convenzione relativamente alle modalità del servi­zio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. N°256 del 4 giugno 1997.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere

        di essere incaricato a collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/92 nei confronti dei consorziati;

        l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'arti­colo 21 della legge N°164 del 1992.

Art.5)‑ REQUISITI E MODALITA’  DI AMMISSIONE

Possono aderire al Consorzio tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine che esercitino una o più attività produttive in viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.

La domanda di ammissione al Consorzio deve contenere:                                                                                             

1)‑ l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2)‑ l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove l’impresa esercita  l’ attività;
3)‑ gli estremi dell'iscrizione nel registro delle Imprese;
4)‑ per i viticoltori gli estremi di iscrizione, nonché la superficie iscritta ai relativi albi dei vigneti ed elenchi delle vigne delle rispettive denominazioni tutelate; per i viticoltori associati per il conferimento delle produzioni, l'ente associativo cui partecipano;
5)‑ l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;

6)‑ la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, ol­tre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

7)‑ la dichiarazione di consentire al Consorzio o ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fi­ni gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della legge N°675 del 1996, per fini:
a)‑ contabili, amministrativi e statistici;
b)‑ di comunicazione e diffusione anche in ambito internazio­nale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio arbitrale con le modalità e i termini indi­cati  nell'art.23.

Art.6)‑ SOCI ONORARI

Possono essere  Soci Onorari gli enti e le istituzioni, le persone fisiche e giuridiche che, condi­videndo gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea del consorzio, di farne parte. L'adesione si in­tende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assem­blea, ma non di voto. Ai soci onorari non si applicano gli artt. 7, 8,9,10,11 e 12 dello statuto.

Art.7)‑ OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

1)‑  versamento della quota fissa di iscrizione per l’accesso ai servizi del Consorzio nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione e  delibera­ta dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte),  non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

2)‑ rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazio­ni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

3)‑ versamento del contributo annuale - commisurato alla quantità di prodotto ottenuto- nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione e  delibera­ta dall'Assemblea.

La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve essere effettuata sulla base delle denunce presentate, complessivamente per tutte le Denominazioni di origine e le Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, applicando il contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo le seguenti proporzioni:

a)‑per i viticoltori:
‑ per ogni quintale o frazione di uva prodotta e denunciata;
b)‑per i vinificatori :
‑ per ogni ettolitro o frazione di vino prodotto e denunciato;
c)‑per gli imbottigliatori:
‑ per ogni ettolitro o frazione di vino imbottigliato;

4)‑ versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità di cui al punto 3, in previsione di spese indirizzate ad interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto ed eventualmente anche per ciascuna delle denominazioni tutelate;

5)- assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

6)‑ diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Art.8)‑ SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni di 0rigine ed  Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi del Consorzio, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti infrazioni:

a)‑ censura con diffida;
b)‑ sospensione temporanea;

c)‑ sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito regolamento adottato dall'assemblea;

d)‑ esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiari­menti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente ar­ticolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dal­l’art.23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione del­l’irrogazione delle sanzioni.

Art.9)‑ PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per re­cesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto, il socio deve as­solvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripe­tere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art.10)‑ RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso.

Tuttavia, possono cessare prima della scadenza del consorzio quando:

a)‑ l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
b)‑ nel caso di dimissioni;
 c)‑ negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al consiglio di amministrazione, spedita entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti dal primo gennaio dell'anno successivo.

Non     è ammesso il recesso nei primi due esercizi dall'iscrizione.

Art. 11)‑ DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
a)‑ abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
b)‑ abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la pro­prietà della propria azienda;
c)‑ si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso, l'erede e/o il legatario hanno facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le mo­dalità e i termini di cui all'articolo 23.

Art.12)‑ ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

a)‑ sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
b)‑ abbia commesso gravi e reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli orga­ni consortili;
c)‑ senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
d)‑ sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva;
e)‑ svolga attività in concorrenza od in contrasto con gli interessi consortili;
f)‑ negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A. R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 23.

Art.13)‑ ORGANI

Sono Organi del consorzio:
‑ l'Assemblea Generale dei consorziati;
‑ il Consiglio di Amministrazione;
‑ il Presidente del Consorzio;
‑ il Collegio Sindacale.

Art.14) ‑ ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'assemblea ordinaria spetta il compito di:

1)‑ determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2)‑ deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni
statutarie in uno con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, sul bilancio preventivo , sulla misura del contributo annuale proposta dal Consiglio di Amministrazione nonché sulla misura della  quota fissa di iscrizione proposta dallo stesso Consiglio;
3)‑ eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4)- approvare l’eventuale regolamento per l'uso del marchio  del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni;

5)- nominare il Presidente e i Componenti del Collegio sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il compenso;

6)‑ deliberare sull'adesione alle organizzazioni ed organismi  di assistenza e tutela;

7)‑ ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione ed applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
8)‑ modificare le unità di conto, come individuate al punto 3 dell'articolo 7);

9)‑ deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisio­ne del Consiglio di Amministrazione , per deliberare:

a)‑ sulle modifiche da apportare al presente statuto;
b)‑ sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
c)‑ sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Art.15)‑ CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l’approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e consuntivo entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio consortile.

L’Assemblea è convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite avviso, firmato dal Presidente, da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicati gli argomenti all’ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i componenti il Collegio Sindacale, se nominato; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile, determinati ai sensi dell'articolo 16 e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le relative de­liberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti all'intera compagine con­sortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile;

in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile.

La seconda convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo un’ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16) ‑ MODALITA' DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, secondo la seguente tabella:

Per i viticoltori singoli o associati

Superficie vitata

Numero voti

Fino a 1 ettaro

Uno

Da 1,01 a 2 ettari

Uno + uno ogni ettaro di superficie

Da 2,01 ettari a 5 ettari

Due + uno ogni 1,5 ettari di superficie

Da 5,01 a 10 ettari

Tre + uno ogni due ettari di superficie

Da 10,01 a 30 ettari

Cinque + uno ogni 2,5 ettari di superficie

Oltre 30 ettari

Dieci + uno ogni tre ettari di superficie

Per i vinificatori e gli imbottigliatori autorizzati

Ettolitri vinificati o imbottigliati

Numero voti

Fino a 100 ettolitri

Uno

Da 101 a 200 ettolitri

Due

Da 201 a 500 ettolitri

Due + uno ogni 150 ettolitri

DA 501  a 1.000 ettolitri

Tre + uno ogni 200 ettolitri

Da 1001 a 3.000 ettolitri

Cinque + uno ogni 250  ettolitri

Oltre 3.000 ettolitri

 

Dieci + uno ogni 300 ettolitri

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

0gni singolo socio non può essere portatore di delega per più di tre soci.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dall’Assemblea saranno definiti tempi e modalità per la presentazione delle candidature, composizione delle liste e le modalità di espressione del voto .

Art.17)‑ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da  un minimo di sette (7) membri a un massimo di quindici (15) membri eletti dall'assemblea e scelti tra gli associati. Il numero è stabilito dall’Assemblea.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappre­sentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo delle diverse denominazioni tutelate presenti nel Consorzio.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione, ma con voto consultivo, un rappresentante della Regione Campania, un rappresentante della Provincia di Avellino e un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di Avellino.

Possono essere invitati         nel Consiglio     di amministrazione, senza diritto di voto, esperti nelle materie di interesse per i vini tutelati dal presente Consorzio, o rappresentanti del­le Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 2°, del D.M. N°256 del 1997 tutte le denominazioni tutelate devono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed il numero dei consiglieri cui affidarne la rappresentanza è commisurato al livello produttivo degli associati per ciascuna di esse.

Ciascun Consigliere potrà rappresentare una sola denominazione.

Qualora un consigliere detenga il maggior livello produttivo in più denominazioni, egli rappresenterà quella nella quale esprime, quale associato, il maggior numero di voti, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione presa in accordo con il medesimo.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, purché questi non superino la metà dei consiglieri, nuovi membri possono essere cooptati in loro sostituzione e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori il consiglio decade. il consiglio decade.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta all’Assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del consorzio.                                ativo in favore del consorzio.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art.18)‑ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione dagli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o telefax, da inoltrarsi non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.19)‑ POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente del Consorzio ed uno o più Vicepresidenti.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art.21 della legge 164 del 1992, concordando anche con l’Autorità delegante l’ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l’attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo, la quota fissa di iscrizione, la misura del contributo base per il calcolo del contributo annuale di cui all’art.7.

Art.20)‑ PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente:

1)‑ ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;

2)‑ ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;

3)‑ rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

4)‑ può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

5)‑ presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

6)‑ vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

7)‑ può delegare, con speciale procura alcune sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Vice Presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art.21)‑ COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Tipiche, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un apposito Comitato per ciascuna di esse.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venir integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la commissione d'assaggio del/dei vino/i tutelato/i.

Art.22)‑ COLLEGIO SINDACALE

I membri del collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

a)- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b)‑ assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;

c)‑ esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili                                                          

Art.23)‑ CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati ivi compresi i loro legittimi eredi connesse all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’assemblea o del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda e il nome dell’arbitro da essa nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica alla parte attrice entro 20 giorni, la nomina di detto arbitro sarà deferita al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino ad istanza dell’attrice.

I due arbitri nominano il terzo che presiede il Collegio.

Se essi non si accordano sulla nomina entro 20 giorni, questa è fatta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia presso la quale ha sede il consorzio ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Avellino o provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art.2, comma 1°, lett. i del D.M. 4 giugno 1997 n. 256.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 codice di procedura civile.

Art.24)‑ DIRETTORE /SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venir affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee. Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali.;

‑  esegue i deliberati degli organi del consorzio secondo le direttive del Presidente;

- interviene con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali del consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 25) ‑ REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell’Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del consorzio.

Art.26)‑ FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del consorzio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. zione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale  può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art.27)‑ ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art.28)‑ LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e segg. codice civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29)‑ MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l’adozione e l’uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall’art. 19 1° comma, lett. d) della legge N°164 del 1992 e relativo Regolamento D.M. N°256 del 1997 e dalle leggi sui marchi.

Art.30)‑ DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal codice civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

MODULO DI ADESIONE AL CONSORZIO

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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